Sez. 5, Sentenza n. 3573 del 16/02/2010 (Rv. 611762 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Dichiarazioni rilasciate da terzi alla polizia tributaria - Valenza indiziaria - Sussistenza - Maggior reddito non risultante dalle scritture contabili - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento parziale di tributi diretti, ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra gli elementi indiziari che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, rientrano anche le dichiarazioni rilasciate da terzi alla polizia tributaria, a prescindere dal fatto che tale maggior reddito non risulti dalle scritture contabili, facendo le stesse prova contro l'imprenditore, ma non a suo favore (art. 2709 cod. civ., con l'eccezione stabilita dal successivo art. 2710), ed essendo, quindi, contestabili con qualunque mezzo di prova, non necessariamente documentale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)