Sez. 5, Sentenza n. 11057 del 12/05/2006 (Rv. 590592 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità - Condizioni - Segnalazione della Guardia di finanza riguardo a redditi non dichiarati - Particolare semplicità della segnalazione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'utilizzazione dello strumento dell'accertamento parziale, ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nella disponibilità degli uffici quando ad essi pervenga una segnalazione della Guardia di finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba (neppure prima delle modificazioni apportate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311) essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)