diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15783 del 14/12/2000 (Rv. 543334 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede dell'impresa - Presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale - Portata e limiti - Trasferimento di sede operato successivamente alla data di deposito di istanza di fallimento - Rilevanza ai fini della competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543334-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale deve ritenersi superata allorquando, in caso di trasferimento della sede sociale, gli atti posti in essere a tal fine non corrispondono ad un trasferimento effettivo ovvero quando la delibera intervenga nell'imminenza della procedura per la dichiarazione di fallimento o infine quando nella nuova sede non venga svolta alcuna attività, di modo che possa affermarsi che essa è cessata in concomitanza con il trasferimento. Nelle suddette ipotesi la presunzione anzidetta si considera operativa con riferimento alla sede precedente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)