diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7486 del 07/08/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165718 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROPORZIONE TRA OFFESA E REAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE: DINIEGO DELL'ATTENUANTE AD IMPUTATO DI TENTATO OMICIDIO RITENUTOSI PROVOCATO POICHÉ ASPRAMENTE RIMPROVERATO DALLA VITTIMA.*
Stato
decisa il 1984-08-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165718-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROPORZIONE TRA OFFESA E REAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE: DINIEGO DELL'ATTENUANTE AD IMPUTATO DI TENTATO OMICIDIO RITENUTOSI PROVOCATO POICHÉ ASPRAMENTE RIMPROVERATO DALLA VITTIMA.*

La proporzione tra fatto ingiusto e reazione non costituisce un elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostanza attenuante comune della provocazione. Tuttavia la proporzione medesima può assumere Rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'attenuante, quando essa sia di così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione. In tal caso il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell'agente. (nella specie è stata negata l'attenuante ad imputato di tentato omicidio, il quale, aspramente rimproverato dal cugino per aver diffuso la notizia che costui era un ladruncolo di autoradio, aveva esploso contro di lui, seduto in automobile, ben cinque colpi di pistola alla distanza di due-tre metri). (Conf mass n 136673; (Conf mass n 141474; (Conf mass n 148358; (Conf mass n 157850).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)