diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5937 del 06/04/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159616 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PRELIEVO DEI CAMPIONI - ANALISI ESEGUITE CON METODOLOGIA DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - IPOTESI DI NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159616-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PRELIEVO DEI CAMPIONI - ANALISI ESEGUITE CON METODOLOGIA DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - IPOTESI DI NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le Disposizioni che stabiliscono le modalità di prelievo dei campioni e le analisi hanno carattere ordinatorio e la loro inosservanza non dà luogo a nullità delle analisi né esclude il loro valore probatorio. Non è prevista neppure alcuna sanzione di nullità per le analisi eseguite con metodi diversi da quelli descritti nei volumi pubblicati dall'istituto di ricerca sulle acque (CNR), ai quali fa riferimento la nota in calce alla tabella C) allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319. (V mass n 138559; (V mass n 145613; (V mass n 148382; (Conf mass n 151948).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 6 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)