Sez. U, Sentenza n. 7955 del 17/07/1993 (Rv. 483204 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Della P.A. con carattere plurioffensivo - Disciplina ex artt. 28 statuto lavoratori e 6 legge n. 146 del 1990 - Cognizione del giudice amministrativo - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale
Aggiungendo due commi all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 (che è applicabile anche ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore), oltre ad estendere il procedimento pretorile previsto dal citato art. 28 alla repressione della condotta antisindacale posta in essere dalla P.A. in violazione d'interessi propri ed esclusivi del sindacato ed a prevedere anche davanti al giudice amministrativo, adito per la repressione della condotta antisindacale di carattere plurioffensivo (in quanto incidente anche sulla posizione del singolo dipendente pubblico), una fase sommaria ed urgente del procedimento, ha, in tema di repressione di condotta antisindacale plurioffensiva, modificato i criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, limitando la cognizione di quest'ultimo ai soli casi in cui venga richiesta dalle organizzazioni sindacali la rimozione dei provvedimenti lesivi di situazioni soggettive inerenti al rapporto d'impiego.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)