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Sez. U, Sentenza n. 3104 del 17/03/1995 (Rv. 491228 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Repressione della condotta antisindacale - Procedimento promosso nei confronti delle amministrazioni statali o enti pubblici non economici - Domanda del sindacato per l'accertamento dell'antisindacalità delle trattative per la modifica dell'orario di lavoro e per la sospensione del relativo ordine di servizio - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491228-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n.300, introdotti dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n.146, secondo i quali il procedimento di repressione della condotta antisindacale proposto contro amministrazioni statali o enti pubblici non economici è attribuito, in genere, alla cognizione del pretore e, invece, alla cognizione del tribunale amministrativo regionale nel caso in cui le organizzazioni sindacali intendano anche chiedere la rimozione di provvedimenti lesivi di situazioni soggettive inerenti al pubblico impiego, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui il sindacato ricorrente, oltre a chiedere l'accertamento dell'antisindacabilità del comportamento tenuto dall'ente pubblico nel corso delle trattative per la modifica dell'orario di lavoro dei propri dipendenti, abbia formulato richiesta di "sospensione" (nozione equivalente a quella di "rimozione" prevista dall'art. 28, settimo comma, a sua volta equivalente a quella di revoca o modifica dell'atto amministrativo vietata al giudice ordinario dall'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1865 n.2248, all. E) dell'ordine di servizio in materia e della relativa deliberazione consiliare.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 com. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 com. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)