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Sez. L, Sentenza n. 623 del 02/02/1982 (Rv. 418385 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - FACOLTÀ DI FIRMA - PRESUPPOSTO - POTERE DI RAPPRESENTANZA - FACOLTÀ DI FIRMA SPETTANTE AI CASSIERI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418385-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - FACOLTÀ DI FIRMA - PRESUPPOSTO - POTERE DI RAPPRESENTANZA - FACOLTÀ DI FIRMA SPETTANTE AI CASSIERI - DIFFERENZE.*

La facoltà di firma sociale che, secondo la disciplina collettiva del settore del credito, caratterizza le mansioni del funzionario di banca implica la manifestazione di un potere di rappresentanza esercitato in via generale e continuativa - cioè del potere di compiere in nome e per conto della banca, ai vari livelli di Competenza, gli Atti pertinenti all'Esercizio dell'impresa di credito e non è, perciò, identificabile con la facoltà di firma spettante ai cassieri, con funzione meramente certificativa e di controllo, per singoli e predeterminati Atti (nella specie, ai fini della certificazione della regolarità delle cartelle fondiarie e degli altri titoli sottoposti al controllo). (V 5000/80, mass n 408871; (V 248/80, mass n 403640; (V 167/79, mass n 396236; (V 1921/77, mass n 385636).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)