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Sez. L, Sentenza n. 11732 del 11/11/1995 (Rv. 494622 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità - Contestuale godimento di compensi di natura retributiva - Incompatibilità.
Stato
decisa il 1995-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494622-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n.222. La percezione di compensi di natura retributiva è incompatibile con l'erogazione della pensione di inabilità atteso che l'esercizio in concreto di attività lavorativa normalmente proficua, a prescindere dal suo carattere più o meno usurante, costituisce prova che il soggetto non è assolutamente inabile a qualsiasi lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)