Sez. U, Sentenza n. 7783 del 14/07/1993 (Rv. 483154 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - In genere | Decesso dell'assicurato, avente diritto alla pensione, anteriore alla cancellazione dagli albi o elenchi o alla rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione - Diritto alla pensione di riversibilità - Sussistenza - Ricezione da parte dell'assicurato dei compensi lavorativi dopo la domanda di pensione e fino alla morte - Necessità della rinuncia ai fini della pensione di riversibilità - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - In genere
Ove l'assicurato, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, e, quindi, già avente diritto alla pensione di inabilità, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione, tale situazione non è di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilità da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità porta di per sè all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o alla cancellazione. In tale ipotesi, il già verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilità, anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina al momento della morte di questi l'immediato ed automatico sorgere, in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità); mentre, se l'assicurato, in possesso dei requisiti sanitari e contributivi, continui a percepire compensi lavorativi dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità e fino alla morte, non è necessaria da parte sua alcuna rinuncia, neppure condizionata, al fine dell'acquisizione del diritto alla pensione di riversibilità da parte dei suoi aventi causa, poiché tali compensi sono incompatibili solo con la pensione di inabilità già concessa e cioè per attività lavorative svolge dopo il provvedimento di concessione della pensione, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)