Sez. 3, Sentenza n. 5690 del 19/12/1989 (Rv. 464638 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE - PREAVVISO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE - PREAVVISO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO - IRRILEVANZA.*
In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, non assume rilievo la mancata specificazione nel preavviso delle ragioni del recesso - e, conseguentemente, anche la indicazione di un motivo diverso da quello poi fatto valere con la domanda giudiziale - poiché l'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 richiama l'art. 29 al solo fine di individuare i motivi per i quali è consentito il recesso, mentre, per quanto riguarda il preavviso, il richiamo contenuto nella stessa norma è riferito all'art. 59, il quale non commina alcuna sanzione di nullità per la mancata specificazione dei detti motivi, che debbono essere, invece, comunque indicati nella domanda giudiziale. (V 4581/85, mass n 442038; (Conf 4258/85, mass n 441748; (Conf 4258/85, mass n 441747).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)