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Sez. 1, Sentenza n. 1107 del 17/04/1973 (Rv. 363583 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - ESENZIONE - CONDIZIONI - DURATA TRIENNALE - NECESSITA - PARZIALE RESTITUZIONE DEL MUTUO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363583-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - ESENZIONE - CONDIZIONI - DURATA TRIENNALE - NECESSITA - PARZIALE RESTITUZIONE DEL MUTUO - AMMISSIBILITA.*

Agli effetti del godimento del beneficio fiscale della registrazione gratuita, previsto dalla legge 27 luglio 1962, n 1228, in relazione alle operazioni di finanziamento a medio o lungo termine effettuate dagli istituti di credito all'uopo autorizzati, deve considerarsi finanziamento a medio o lungo termine anche quello in cui sia previsto che la restituzione della somma mutuata possa effettuarsi in parte entro il triennio. E, tuttavia, indispensabile che, per contratto, il rapporto non sia destinato ad esaurirsi entro il triennio, e, cioe, che non sia prevista l'Estinzione del mutuo, quanto a capitale e ad interessi, prima del periodo minimo menzionato. (V 3155/71, mass n 354522; 2891/71, mass n 354121; (V 2191/71, mass n 352974).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 2, Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)