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Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 09/11/1971 (Rv. 354522 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FACOLTA DI RECUPERO DELLA SOMMA MUTUATA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE IN CASO DI PERICOLO DI PERDITA DEL CAPITALE - COMPATIBILITA CON I BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 1228 DEL 1962 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354522-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FACOLTA DI RECUPERO DELLA SOMMA MUTUATA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE IN CASO DI PERICOLO DI PERDITA DEL CAPITALE - COMPATIBILITA CON I BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 1228 DEL 1962 - CONDIZIONI.*

La clausola diretta a cautelare la posizione del creditore mediante la facolta di recupero della somma mutuata prima della scadenza del termine, quando vi sia pericolo di perdita del capitale, non e incompatibile con l'applicabilita dei benefici stabiliti, per i finanziamenti di durata superiore ai tre anni dalla legge 27 luglio 1962 n 1228, purche l'Esercizio di detta facolta sia subordinato a circostanze di fatto obiettivamente accertabili e non sia rimesso al mero arbitrio del mutuante. (applicazione della massima in tema di assoggettamento all'imposta di registro di un contratto di mutuo bancario nel quale era prevista la risoluzione anticipata a giudizio dell'istituto mutuante).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3169 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)