Sez. 1, Sentenza n. 970 del 18/01/2008 (Rv. 601379 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Omissione - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Solo nel procedimento di opposizione al fallimento - Omissione - Deduzione come motivo d'appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
La nullità della sentenza dichiarativa del fallimento, per la mancata audizione del debitore in camera di consiglio (secondo l'art. 15 legge fall., quale vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970), può essere rilevata, anche d'ufficio, soltanto nella fase di primo grado del giudizio di opposizione alla sentenza stessa, poichè nelle ulteriori fasi del giudizio trova applicazione il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. con riguardo alla eccezione, per la prima volta specificata con il ricorso per cassazione, di mancata integrazione del contraddittorio da parte del socio illimitatamente responsabile ed altresì legale rappresentante della società fallita, che, avanti alla corte d'appello, si era limitato alla generica doglianza dell'omesso rilievo d'ufficio da parte del tribunale dell'allegato vizio, senza indicare quale fosse il soggetto controinteressato alle istanze di fallimento eventualmente pretermesso rispetto alla predetta convocazione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)