Sez. 1, Sentenza n. 15187 del 24/11/2000 (Rv. 542127 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Omessa audizione - Nullità - Eccezione - Rilievo in cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
In materia di dichiarazione di fallimento, la nullità derivante dalla mancata audizione del debitore può essere rilevata d'ufficio dal tribunale in sede di opposizione alla sentenza di fallimento ed essere dedotta per la prima volta come motivo d'appello, ma non può essere sollevata per la prima volta nel corso del giudizio d'appello ed in cassazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)