Sez. 1, Sentenza n. 4736 del 07/09/1979 (Rv. 401304 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
La nullita della sentenza dichiarativa del fallimento, per la mancata audizione del debitore in camera di consiglio (art 15 del RD 16 marzo 1942 n 267, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n 141 del 1970), puo essere rilevata, anche d'ufficio soltanto nella fase di primo grado del giudizio di opposizione alla sentenza medesima, poiche nelle ulteriori fasi del giudizio, trova applicazione il principio della conversione dei motivi di nullita in motivi di impugnazione. (Conf 1091/78, mass n 390457; (Conf 2168/75, mass n 375939; (Conf 806/75, mass n 374172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 161, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)