Sez. L, Sentenza n. 4904 del 05/05/1995 (Rv. 492105 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO | Impugnazione - Termini di decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966. Applicabilità - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO
Alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione - attese la specialità e la compiutezza della disciplina dettata dal r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e relativo all. A - non è applicabile l'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (relativo al termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)