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Sez. L, Sentenza n. 7398 del 12/08/1994 (Rv. 487727 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Impugnazione del licenziamento - Termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a risoluzione del rapporto anteriore alla sentenza costituzionale n. 226 del 1990.
Stato
decisa il 1994-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487727-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO

Alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione - attesa la specialità dello "status" di tale personale e della disciplina (R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 ed allegato A) del relativo rapporto, sia nella costituzione che nelle sue vicende - non è applicabile il termine per l'impugnazione del licenziamento previsto (a pena di decadenza) dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (Principio affermato con riguardo a risoluzione di rapporto di lavoro avvenuta prima della sentenza costituzionale n. 226 del 1990, dichiarativa dell'illegittimà costituzionale dell'art. 6, primo comma, del D.L. n. 791 del 1981, convertito con legge n. 54 del 1982, in quanto non applicabile agli autoferrotranvieri).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)