Sez. L, Sentenza n. 13037 del 24/12/1997 (Rv. 511197 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO | Termine di decadenza ex art. 6 legge n. 604/66 - Applicabilità - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO
Alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione, non è applicabile il termine per l'impugnazione del licenziamento previsto a pena di decadenza dell'art. 6 legge n. 604 del 1966, e sono pertanto applicabili i principi generali in materia di nullità, attesa la specialità dello "status" di tale personale e della disciplina del relativo rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1422, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)