Sez. L, Sentenza n. 6970 del 23/03/2009 (Rv. 607425 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 263 del 2005 - Statuizione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Motivazione implicita - Sufficienza - Fattispecie relativa a giudizio di appello relativo alla sola riliquidazione delle spese di primo grado.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione posta a sostegno della adottata statuizione. Ne consegue che, ove l'oggetto del giudizio di secondo grado sia limitato alla riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado, asseritamente liquidate sotto i minimi tariffari, e il valore del credito in discussione sia esiguo, il provvedimento di compensazione delle spese è adeguatamente motivato con il riferimento alla "natura della controversia" e all'unicità della questione devoluta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)