Sez. L, Sentenza n. 17868 del 31/07/2009 (Rv. 609582 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 263 del 2005 - Statuizione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Motivazione implicita - Sufficienza - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il riferimento alla "contumacia" dell'appellato in sede di gravame e all'"esiguità dell'interesse coltivato" con l'impugnazione integrasse motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese di giudizio d'appello).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)