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Sez. 1, Sentenza n. 3077 del 16/11/1960 (Rv. 880936 - 01)

PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMMISSIONE CENTRALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONSIGLIO DELL'ORDINE - LEGITTIMAZIONE. PROFESSIONI INTELLETTUALI - MEDICI - GIUDIZIO DISCIPLINARE - DECISIONE INCORPORATA NEL VERBALE DI SEDUTA - LEGITTIMITÀ. PROFESSIONI INTELLETTUALI - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI - INTERESSI SINDACALI - POTERI DISCIPLINARI - INSUSSISTENZA.
Stato
decisa il 1960-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880936-01

PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMMISSIONE CENTRALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONSIGLIO DELL'ORDINE - LEGITTIMAZIONE. PROFESSIONI INTELLETTUALI - MEDICI - GIUDIZIO DISCIPLINARE - DECISIONE INCORPORATA NEL VERBALE DI SEDUTA - LEGITTIMITÀ. PROFESSIONI INTELLETTUALI - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI - INTERESSI SINDACALI - POTERI DISCIPLINARI - INSUSSISTENZA.

Il consiglio dell'ordine professionale (nella specie, dei medici), che ha emesso un provvedimento disciplinare contro un professionista iscritto all'albo, è legittimato a resistere al ricorso per Cassazione, proposto dall'interessato contro la decisione della commissione centrale che ha respinto il ricorso contro detto provvedimento, essendo parte necessaria nel giudizio innanzi la Corte suprema. In materia di provvedimento disciplinare adottato da un consiglio dell'ordine dei medici, a norma degli art. 46 e 47 del d.P.5 aprile 1950 n.221, non è indispensabile che la decisione predetta venga redatta come atto separato e autonomo, rispetto al verbale della seduta consiliare; pertanto, il fatto che la decisione sia stata incorporata nel verbale della seduta consiliare e sia stata poi depositata negli uffici della segreteria dell'ordine, mediante deposito del registro contenente l'intero verbale con la trasfusavi decisione, non può costituire un vizio tale da rendere nulla o inesistente la decisione stessa, ove di questa non manchi nessuno degli elementi costitutivi previsti nel citato art.47 (data, motivazione, dispositivo, sottoscrizione, ecc.) e neppure la relativa notificazione alla parte. Gli organi professionali (nella specie, consiglio dell'ordine dei medici) istituiti con finalità di pubblico interesse, non possono esercitare il potere disciplinare, ad essi conferito dalla legge, a tutela di interessi meramente sindacali; pertanto non possono essere comminate ed irrogate sanzioni disciplinari ai sanitari che si rifiutino di osservare le Disposizioni emanate dal consiglio provinciale dell'ordine dei medici al di fuori del campo d'Azione ad essi riservato dalla legge e a tutela di esigenze diverse da quelle della salvaguardia del decoro e dell'indipendenza della professione.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 19, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 46, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 47, Legge 13/09/1946 num. 233 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)