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Sez. 3, Sentenza n. 7513 del 16/07/1999 (Rv. 528677 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Procedimento disciplinare - Provvedimenti della Commissione centrale - Ricorso per cassazione - Soggetti legittimati - Privato denunziante l'illecito disciplinare quale parte lesa dell'illecito stesso - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528677-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI

In tema di procedimenti disciplinari nei confronti di medici ed odontoiatri, la titolarità dell'azione spetta, in via esclusiva, al Consiglio dell'ordine cui l'incolpato risulti iscritto, al Ministro della Sanità (succeduto al Prefetto) ed al Procuratore della Repubblica. A tali soggetti (oltre che all'incolpato) spetta, conseguentemente, ed in via esclusiva, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione centrale, legittimazione che va, pertanto, esclusa con riferimento al privato (nella specie, altro odontoiatra) che, in qualità di parte lesa, abbia, con la propria denuncia, consentito l'avvio del procedimento medesimo, senza che assuma, in contrario, rilievo la circostanza che (come nella specie) egli sia stato (erroneamente) destinatario della notifica della decisione della Commissione Centrale.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)