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Sez. U, Sentenza n. 6757 del 12/12/1988 (Rv. 461019 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - SANZIONI DISCIPLINARI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - SOGGETTI AI QUALI VA NOTIFICATO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461019-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - SANZIONI DISCIPLINARI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - SOGGETTI AI QUALI VA NOTIFICATO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il ricorso per Cassazione contro la decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, confermativa della sanzione disciplinare inflitta dal consiglio dell'ordine dei medici, deve, a pena d'inammissibilità, essere notificato, oltre che al medico provinciale competente (in sostituzione del prefetto ai sensi dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958 n. 296, istitutiva del ministero della sanità) ed al procuratore della Repubblica, anche al detto consiglio dell'ordine, atteso che, a norma dell'art. 5, all. E, della legge 10 marzo 1865 n. 2248, va disapplicato l'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, nella parte in cui esclude il consiglio dell'ordine che ha inflitto la sanzione disciplinare dal diritto ad avere notificata la decisione della commissione centrale ed a proporre, a sua volta, ricorso per Cassazione, trattandosi di disposizione che, pur avendo natura regolamentare, non ha dettato una norma di esecuzione dell'art. 19 del d.l.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, ma ha introdotto, in realtà, una deroga a tale normativa. (V 414/66, mass n 320820; (V 3077/60, mass n 880936; (V 3040/60).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, Legge 13/03/1958 num. 296 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)