Sez. 1 - , Sentenza n. 28104 del 06/05/2021 Ud. (dep. 20/07/2021) Rv. 281670 - 01
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE | Certezza dell'identità fisica - Incertezza sulle generalità - Conseguenze - Assoluzione "per non aver commesso il fatto" - Esclusione - Sentenza di non doversi procedere "perché ignoto l'autore del reato" - Esclusione - Ragioni.
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE
L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima né la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", né la dichiarazione di non doversi procedere "per essere rimasti ignoti gli autori del reato", trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)