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Sez. 5, Sentenza n. 45513 del 22/04/2014 Cc. (dep. 04/11/2014) Rv. 261674 - 01

IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE | Certezza dell'identità fisica - Incertezza sulle generalità - Conseguenze - Assoluzione "per non aver commesso il fatto" - Esclusione - Sentenza di non doversi procedere "perché ignoto l'autore"del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261674-01

IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE

L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima né la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", né la dichiarazione di non doversi procedere "per essere rimasti ignoti gli autori del reato", trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)