Sez. 5, Sentenza n. 11082 del 31/01/2017 Ud. (dep. 08/03/2017) Rv. 269927 - 01
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE | Identificazione indagato - Accertamenti di P.G. - Necessità - Condizioni.
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE
L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)