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Sez. 2, Sentenza n. 7156 del 15/04/2004 (Rv. 572076 - 01)

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Assoggettamento di un'area a servitù di uso pubblico - Facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572076-01

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO

L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento fra due vie pubbliche non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, comportando ciò un'utilizzazione del bene più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto dell'indicata servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 825, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)