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Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005 (Rv. 582059 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Operatività - Condizioni - Derivazione diretta del lucro e del danno dallo stesso fatto - Riparazione della cosa danneggiata - Determinazione del relativo vantaggio - Criterio equitativo - Applicabilità - Inesistenza di alternative all'intervento praticato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582059-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"

In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno", in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, sicché, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento, trova applicazione solo quando tanto il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto. Ne consegue che qualora la cosa danneggiata per effetto di riparazione acquisti maggior valore o, trattandosi di cosa produttiva, diminuiscano le spese di gestione, il relativo vantaggio - determinabile dal giudice in via equitativa - va detratto dal risarcimento, senza che rilevi che l'intervento eseguito (nella specie: rifacimento integrale di vasche ed argini di una salina in luogo del restauro delle strutture danneggiate) fosse l'unico praticabile, nonché economicamente meno dispendioso di altri rimedi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)