Sez. 5, Sentenza n. 44412 del 13/04/2015 Cc. (dep. 03/11/2015) Rv. 265727 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Tribunale per i minorenni - Libertà personale - Misure cautelari - In genere - Art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Riferibilità anche alla misura della permanenza in casa - Esclusione - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
L'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., secondo cui se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura perde efficacia, ai applica esclusivamente alle misure coercitive e, pertanto, non è riferibile alla misura della permanenza in casa prevista nel procedimento minorile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 4, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 21 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)