Sez. 2, Sentenza n. 35330 del 12/06/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 237852 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Divieto di applicazione ove si preveda la condanna a pena condizionalmente sospesa - Riferibilità anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In materia di misure cautelari per i minorenni, l'art. 275, comma secondo-bis, cod.proc.pen., è riferibile non solo alle misure detentive (detenzione in carcere o domiciliare), ma anche alle misure speciali (permanenza in casa e collocamento del minorenne in comunità), poiché queste ultime producono una rilevante limitazione della libertà personale del minore che giustifica un trattamento analogo a quello previsto per le misure custodiali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 21 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)