Sez. 4, Sentenza n. 34900 del 12/04/2017 Cc. (dep. 17/07/2017) Rv. 270754 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Riferibilità anche alle misure di cui agli artt. 21 e 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - Sussistenza.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
L'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 4 legge 8 agosto 1995, n. 332, secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, è riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 4, DPR 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 21 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)