Sez. 3, Sentenza n. 15641 del 07/11/2002 (Rv. 558314 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno patrimoniale - Morte del figlio minore di età - Accertamento - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
I genitori di persona minore d'età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dal venir meno della aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. Ad un tal riguardo essi possono assolvere al predetto onere probatorio anche facendo ricorso a presunzioni semplici, ma non possono limitarsi a far riferimento all'"id quod plerumque accidit".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)