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Sez. 3, Sentenza n. 13336 del 29/11/1999 (Rv. 531661 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Morte del figlio - Danno patrimoniale dei genitori - Liquidazione - Criteri - Sussistenza d'una contribuzione in atto del figlio in favore dei genitori - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531661-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI

La circostanza che i genitori di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, fino al momento della morte, non avessero avuto bisogno dell'aiuto economico del defunto, non è da sola sufficiente ad escludere l'esistenza d'un danno patrimoniale futuro in capo ai superstiti. La liquidazione di tale danno dovrà invece essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione del defunto in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)