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Sez. 2, Sentenza n. 1227 del 28/01/2003 (Rv. 560034 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Relazione giurata di stima del patrimonio sociale della società trasformanda - Nomina di esperto da parte del presidente del tribunale - Ufficio pubblico - Fondamento - Oggetto - Designazione - Carattere - "Ad personam" - Delegabilità ad altro professionista delle attribuzioni - Preclusione.
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560034-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE

La nomina ad esperto per la relazione giurata di stima del patrimonio sociale, in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, ai sensi degli artt.2498 e 2343 cod. civ., configura una ipotesi di ufficio pubblico, previsto nell'interesse generale al corretto esercizio del diritto d'impresa ed in quello particolare dei creditori sociali e dei soci futuri, ha ad oggetto l'attività di stima di un patrimonio sociale, la quale non è attività negoziale, propria invece del rapporto di mandato e delle ipotesi di rappresentanza legale, e si fonda su una designazione operata "ad persona". Ciò preclude all'esperto designato di nominare, a sua volta, altro professionista per l'utile svolgimento dell'incarico, vale a dire di delegare ad altri le attribuzioni conferite, senza l'autorizzazione dell'autorità conferente, al pari di quanto previsto dall'art. 7 della legge 8 luglio 1980, n. 319, per l'ufficio, anch'esso pubblico, di consulente tecnico d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2498, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)