Sez. U, Sentenza n. 326 del 14/02/1963 (Rv. 260423 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DI SOCIETA O DI ENTI - COMPENSO FISSO - ILLICEITA - FATTISPECIE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DI SOCIETA O DI ENTI - COMPENSO FISSO - ILLICEITA - FATTISPECIE.*
La inderogabilita dei minimi della tariffa professionale forense in materia civile, sancita dall'art 24 della legge 16 giugno 1942 n 794, ha carattere assoluto e deve trovare applicazione anche nel mandato professionale a tempo (cosiddetto contratto di clientela), da chiunque conferito (soggetti pubblici o privati) ad avvocati e procuratori liberi professionisti e quindi non vincolati da rapporti di impiego ed iscritti nel normale albo professionale. Pertanto, va dichiarata la nullita del patto, con il quale un avvocato consente di ricevere da un ente pubblico (nella specie, INPS) un compenso fisso, inferiore al minimo fissato dalla tariffa, in relazione alle prestazioni realmente effettuate. (contra 1827-60 Conf 3144-56).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)