Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 19/02/1981 (Rv. 411589 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONFERIMENTO DEL MANDATO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI AD AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA - MINIMI TARIFFARI - APPLICABILITA - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO FISSO INFERIORE A TALI MINIMI - NULLITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONFERIMENTO DEL MANDATO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI AD AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA - MINIMI TARIFFARI - APPLICABILITA - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO FISSO INFERIORE A TALI MINIMI - NULLITA.*
La inderogabilita dei minimi della tariffa professionale forense in materia civile, sancita dall'art 24 della legge 13 giugno 1942 n 794, ha carattere assoluto e deve trovare applicazione anche nel mandato professionale conferito da soggetti pubblici ad avvocati e procuratori liberi professionisti e, quindi, non vincolati da rapporti di impiego ed iscritti nel normale albo professionale. Pertanto, va dichiarata la nullita del patto con il quale un avvocato consenta di ricevere da un ente pubblico un compenso fisso, inferiore al minimo fissato dalla tariffa, in relazione alle prestazioni realmente effettuate. (Conf 326/63, mass n 260423; (Conf 3144/56; (contra 1827/60).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)