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Sez. L, Sentenza n. 4057 del 13/06/1983 (Rv. 429016 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - MANDATO PROFESSIONALE CONFERITO DA SOGGETTI PUBBLICI SENZA VINCOLO DI RAPPORTO DI IMPIEGO E SENZA ISCRIZIONE IN ALBO SPECIALE - ESTENSIONE - RINUNZIA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI - ILLICEITÀ - LIMITI - LIBERALITÀ PER MOTIVI ETICI O SOCIALI - RILEVANZA - NATURA PUBBLICA DELL'ENTE BENEFICIARIO - CAUSA DI GRATUITÀ ANCHE SOLO PARZIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429016-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - MANDATO PROFESSIONALE CONFERITO DA SOGGETTI PUBBLICI SENZA VINCOLO DI RAPPORTO DI IMPIEGO E SENZA ISCRIZIONE IN ALBO SPECIALE - ESTENSIONE - RINUNZIA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI - ILLICEITÀ - LIMITI - LIBERALITÀ PER MOTIVI ETICI O SOCIALI - RILEVANZA - NATURA PUBBLICA DELL'ENTE BENEFICIARIO - CAUSA DI GRATUITÀ ANCHE SOLO PARZIALE - ESCLUSIONE.*

L'inderogabilità dei minimi della tariffa professionale forense in materia civile, sancita dall'art. 24 della legge n. 794 del 1942, ha carattere assoluto e deve trovare applicazione anche nel mandato professionale conferito da soggetti pubblici ad avvocati e procuratori liberi professionisti, non vincolati da rapporti di impiego ed iscritti nel normale albo professionale. La rinunzia - totale o parziale, preventiva o successiva, in qualsiasi Forma realizzata - alle competenze professionali viola l'anzidetto principio di inderogabilità, salvo che la rinunzia stessa si concreti nella gratuità totale o parziale delle prestazioni, derivante da causa di liberalità ispirata da motivi esclusivamente etici o sociali e non di convenienza, sia pure mediata, restando peraltro escluso che la natura pubblica dell'ente beneficiario possa costituire, di per sè, causa di gratuità totale o parziale della prestazione professionale. (V 4113/80, mass n 408014; (Conf 1043/81, mass n 411589, sulla prima parte; (Conf 326/63, mass n 260423, sulla prima parte; (Conf 1043/81, mass n 411590, sulla seconda parte; (Conf 765/69, mass n 339083, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)