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Sez. 3 - , Ordinanza n. 3408 del 13/02/2018 (Rv. 647600 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Indennità per miglioramenti - Rinuncia prima della cessazione del rapporto - Validità – Limiti.
Stato
decisa il 2018-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647600-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

È valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all'indennità per i miglioramenti fondiari di cui all'art. 17 della l. n. 203 del 1982, purché essa sia stata stipulata con l'assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 45 della suddetta legge. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poiché essa è diretta a regolamentare un diritto dell'affittuario in maniera diversa da quella prevista dal citato art. 17 della l. n. 203 del 1982.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)