Sez. 3, Sentenza n. 10591 del 25/10/1993 (Rv. 484061 - 01)
Esecuzione forzata - Competenza - Per territorio - Opposizioni all'esecuzione | Opposizione a precetto - Incompetenza per territorio del giudice del luogo di notifica del precetto - Eccezione del creditore - Onere probatorio.
Esecuzione forzata - Competenza - Per territorio - Opposizioni all'esecuzione
Il creditore che, nel giudizio di opposizione a precetto, eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice del luogo di notifica del precetto, sostenendo di avere indicato un diverso luogo di residenza o di avere eletto domicilio in altro luogo e, conseguentemente, invocando il criterio di collegamento previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., ha anche l'onere - in presenza della relativa contestazione da parte del debitore - di provare che nel luogo da lui prescelto con l'atto di precetto vi siano beni da sottoporre a pignoramento, essendo, questa una essenziale condizione per radicare la competenza del giudice nel luogo della residenza indicata o del domicilio eletto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)