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Sez. 3, Sentenza n. 7505 del 16/07/1999 (Rv. 528671 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE | Opposizione a precetto - Indicazione nel precetto della residenza o del domicilio - Natura - Facoltà del creditore - Coincidenza del luogo indicato con il luogo dell'esecuzione - Onere - Inosservanza - Elezione di domicilio in luogo non coincidente con quello dell'esecuzione - Conseguenze - Proponibilità dell'opposizione del debitore nel luogo della notificazione del precetto - Proposizione dell'opposizione in tale luogo - Onere della prova della suddetta coincidenza - Soggetto gravato - Individuazione - Creditore.
Stato
decisa il 1999-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528671-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE

La norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, che consiste nel dichiarare la propria residenza od nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo le impone un onere, che consiste nello scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Ne deriva che, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente, non possiede beni od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)