Sez. 3, Sentenza n. 840 del 28/01/1997 (Rv. 502075 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE | Opposizione a precetto - Elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto - Effetti - Radicamento della competenza del giudice - Condizioni - Prova dell'esistenza di beni del debitore nel luogo in cui è stato eletto domicilio - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE
L'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto a norma dell'art. 480 ultimo comma cod. proc. civ. vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo solo se, in caso di contestazione di tale competenza, il creditore istante dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale di cui all'art. 26 stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)