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Sez. 1, Sentenza n. 725 del 16/02/1978 (Rv. 390069 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZA - NOZIONE - CONFERIMENTO DI UN BENE DI UNA SOCIETA PER AZIONI IN UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - RISCOSSIONE IN CORRISPETTIVO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PLUSVALENZA DERIVANTE DA OPERAZIONE DI REALIZZO - CONFIGURABILITA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - APPLICABILITA - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390069-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZA - NOZIONE - CONFERIMENTO DI UN BENE DI UNA SOCIETA PER AZIONI IN UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - RISCOSSIONE IN CORRISPETTIVO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PLUSVALENZA DERIVANTE DA OPERAZIONE DI REALIZZO - CONFIGURABILITA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - APPLICABILITA - DETERMINAZIONE.*

Al fine della Determinazione della base imponibile per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di soggetto tassabile in base a bilancio, ai sensi e sotto il vigore degli artt 100 e 106 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 si verifica 'plusvalenzà, derivante dalla realizzazione di beni, non solo quando questi vengano alienati dietro corrispettivo in denaro, ma ogni qual volta vengano convertiti in altra specie di ricchezza, acquisita in modo definitivo al patrimonio del contribuente ed evidenziante un maggior valore rispetto al costo originario dei beni dismessi, ovvero al loro ultimo valore riconosciuto per la Determinazione del reddito. Pertanto, il conferimento di un bene di una societa per azioni in una societa in accomandita semplice, dietro corrispettivo di quota di partecipazione, configura un'operazione di realizzo, nel senso indicato, in quanto la seconda societa e soggetto d'imposta autonomo e distinto, ancorche la totalita del suo capitale sia accentrata nelle mani della prima, con la conseguenza che quest'ultima e assoggettabile all'imposta in questione per la differenza fra il valore reale della quota, da determinarsi con riferimento al patrimonio della nuova societa, ed il costo originario del bene trasferito, come riportato nel suo bilancio. (V 4582/76, mass n 383327; (V 2225/75, mass n 376018; (V 1687/74, mass n 369859).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)