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Sez. 3, Sentenza n. 5824 del 24/05/1993 (Rv. 482477 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti di giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Beni immobili pignorati - Ordini al custode di rendere il conto - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482477-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti di giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 560 primo comma e 593 cod. proc. civ., ordina al custode di beni immobili pignorati di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)