Sez. 3, Ordinanza n. 15623 del 30/06/2010 (Rv. 613724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione di liberazione dell'immobile pignorato ai sensi dell'art. 560, comma terzo, cod. proc. civ. - Impugnabilità ex art. 111, comma settimo, Cost. - Esclusione - Fondamento - Tutela del terzo conduttore del bene pignorato - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma terzo, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 2, comma terzo, lettera e), n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. i) della legge 28 dicembre 2005, n. 263), ordina la liberazione dell'immobile pignorato non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività, pur rimanendo possibile, per il terzo che si affermi titolare di un diritto alla prosecuzione della detenzione dell'immobile (come il conduttore "iure locationis"), formulare opposizione all'esecuzione avverso il provvedimento stesso, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio da eseguirsi a cura del custode.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)