Sez. 5, Sentenza n. 1973 del 30/01/2006 (Rv. 586724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisioni delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Notificazione presso l'ufficio finanziario periferico - Inesistenza - Rinnovazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado d'appello dalla commissione tributaria regionale è inammissibile se notificato all'ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento, anzichè al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, non ricorrendo in tal caso un'ipotesi di nullità, ma d'inesistenza della notificazione, in quanto non eseguita presso il legittimato passivo, e non potendo quindi essere disposta la rinnovazione della notifica..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)