Sez. 5, Sentenza n. 9302 del 11/06/2003 (Rv. 564115 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisioni delle commissioni tributarie regionali - Contribuente - Ricorso per cassazione - Proposizione nei confronti dell'ufficio finanziario periferico in luogo del Ministero delle finanze - Inammissibilità - Fondamento - Integrazione del contraddittorio - Presupposti - Sussistenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Nel contenzioso tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso per cassazione proposto contro l'ufficio finanziario periferico - e ad esso notificato -, anziché nei confronti del Ministero delle finanze, è inammissibile, in quanto la soggettività processuale degli uffici tributari si conclude con il giudizio d'appello, sicché essi sono privi di soggettività esterna per quel che attiene al giudizio di legittimità. In questa ipotesi, infatti, neppure è possibile ordinare la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., atteso che tale misura presuppone che ad uno dei legittimi contraddittori la notifica sia stata effettuata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)