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Sez. 1, Sentenza n. 1614 del 14/02/2000 (Rv. 533814 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione del debitore ex art. 145 cod. proc. civ. - Violazione delle forme prescritte per la notificazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di "effettività" della convocazione.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533814-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nella procedura fallimentare, quando il creditore istante fa ricorso alla notificazione a mezzo posta al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione, l'obbligo corrispondente alla possibilità d'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 15 legge fall., è da considerare assolto se il procedimento notificatorio risulti aver rispettato le forme prescritte, ferma restando l'alternativa (nella materia in esame) che il destinatario sia stato "effettivamente" raggiunto dalla corrispondente comunicazione (Corte cost. 171/1970). Ma, una volta escluso che le forme prescritte siano state rispettate (nella specie, in una notificazione ai sensi del terzo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., in violazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, era stata omessa la menzione, nell'avviso di ricevimento, sia delle formalità eseguite, sia del deposito del piego nell'ufficio postale), viene a mancare ogni riscontro della "effettività", che non può derivare dalle risultanze di quel procedimento notificatorio, inteso proprio ad assicurare l'effetto giuridico (cd. virtuale) della conoscenza "legale" (la S.C. ha così cassato la sentenza la quale aveva desunto la sussistenza dell'effettività della comunicazione prevista dall'art. 15 legge fall., nonostante le citate violazioni, dal fatto che sul piego si leggeva l'annotazione "avvisato il destinatario" e la "compiuta giacenza").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 3, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)