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Sez. 1, Sentenza n. 16361 del 20/08/2004 (Rv. 576001 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Istanza di fallimento - Rigetto - Reclamo - Udienza camerale ex art. 22 L.F. - Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione alle controparti - Violazione delle forme prescritte per la notificazione - Conseguenze - Notificazione a mezzo posta - Avviso di ricevimento - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576001-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nella procedura prefallimentare, quando il creditore istante fa ricorso alla notificazione a mezzo posta al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione, l'obbligo corrispondente alla possibilità d'esercizio del diritto di difesa è da considerare assolto se il procedimento notificatorio risulti aver rispettato le forme prescritte, ferma restando l'alternativa, nella materia in esame, che il destinatario sia stato "effettivamente" raggiunto dalla corrispondente comunicazione; ma, una volta escluso che le forme prescritte siano state rispettate, viene a mancare ogni riscontro della "effettività" della comunicazione, che non può derivare dalle risultanze di quel procedimento notificatorio, inteso proprio ad assicurare l'effetto giuridico (cosiddetto virtuale) della conoscenza "legale" - Ne consegue che, nel caso in cui la notificazione alle controparti della convocazione per l'udienza camerale in sede di reclamo ex art. 22 L.F. avverso il rigetto dell'istanza di fallimento sia stata effettuata per posta e le parti destinatarie non siano state presenti all'udienza, non può assegnarsi rilevanza alla presenza in atti delle relate di notificazione dell'ufficiale giudiziario e delle ricevute di spedizione delle raccomandate, in mancanza della "prova dell'eseguita notificazione" costituita dall'avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge n. 890 del 1982.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 898 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)