diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 22400 del 30/06/2026 (Rv. 679152-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione incidentale tardiva - Proposta dal titolare dell'azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679152-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolare dell'azione disciplinare, sia perché l'art. 158-bis della l. n. 89 del 2013, nel testo applicabile ratione temporis, richiama la disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio dal c.p.c., per i quali non si è mai dubitato dell'ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive, sia perché la legge non stabilisce alcuna limitazione per la parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltà comporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione, essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmente sbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentita la proposizione di reclamo incidentale tardivo.

Legge 16/02/2013 num. 89 art. 158 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)